(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7
                         del 17 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art. 27, comma primo, della legge regionale 16 febbraio 1987
n. 3, e' cosi' modificato:
   "1.  L'ammontare mensile dell'assegno di previdenza e' determinato
all'1 gennaio di ogni anno  in  base  alla  tabella  A  allegata,  in
percentuale,  rispetto  agli  anni di contribuzione, sulla indennita'
mensile lorda di cui al primo comma dell'articolo 2, prevista per  la
funzione di consigliere regionale in carica alla data del 30 novembre
dell'anno precedente."