(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 17 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 27, comma primo, della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3, e' cosi' modificato: "1. L'ammontare mensile dell'assegno di previdenza e' determinato all'1 gennaio di ogni anno in base alla tabella A allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennita' mensile lorda di cui al primo comma dell'articolo 2, prevista per la funzione di consigliere regionale in carica alla data del 30 novembre dell'anno precedente."